STATUTO
ASSOCIAZIONE DIAGNOSTICARE – O.N.L.U.S.
SEDE LEGALE ROMA VIA DI TORREVECCHIA N. 590
CODICE FISCALE 97596570586
STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE
“DiagnostiCare – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”
ARTICOLO 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione denominata “DiagnostiCare – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in breve denominabile “DiagnostiCare ONLUS”, ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
ARTICOLO 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via di Torrevecchia n. 590.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire una o più sedi operative, laboratori per migliorare il perseguimento delle finalità sociali.
ARTICOLO 3 – Durata
La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di utilità e di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle persone totalmente o parzialmente in condizioni di non autosufficienza e/o disagio economico.
Nell’ambito di tale attività, l’Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia in ambito sanitario e l’impegno in attività socio sanitarie anche a favore di popolazioni del terzo mondo.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, svolgerà le seguenti attività connesse:
a) Organizzare corsi sulla prevenzione di infortuni e di malattie professionali, nel rispetto della legge vigente in materia di Igiene e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro, al fine di garantire la corretta gestione della profilassi e della prevenzione di infortuni e di malattie professionali;
b) Ideare, sostenere, promuovere, organizzare progetti, convegni, meeting e seminari inerenti agli accertamenti clinici di screening su gruppi omogenei di popolazione, proponendo così interventi su stili e abitudini di vita ed eventuali terapie che consentano di ridurre l’incidenza e migliorarne la prognosi;
c) Promuovere e sostenere la raccolta di dati statici al fine della ricerca scientifica;
d) Ideare, sostenere, promuovere, organizzare progetti, convegni, meeting, seminari e altre iniziative connesse alle proprie finalità;
e) Promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, Università, Enti pubblici o privati, Fondazioni ed Associazioni;
f) Instituire e finanziare borse di studio per favorire le specializzazioni attinenti le discipline nell’ambito di cui l’Associazione opera;
g) Supportare la realizzazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate al sostegno sociale anche, ma non esclusivamente, ad attività di carattere socio-sanitario.
L’Associazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:
a) Fondare un Comitato Scientifico composto da scienziati, docenti universitari, avvocati, magistrati, ricercatori e professionisti di alto profilo che avrà una funzione di guida e conoscenza critica rispetto all’orientamento delle attività di ricerca e delle iniziative svolte dall’Associazione, costituendo così un importante supporto e parametro di riferimento;
b) Creare e gestire un portale WEB, attraverso il quale veicolare con tempestività i risultati degli studi fatti, quindi informare il pubblico sulle attività svolte in Italia e sulle iniziative intraprese nel Terzo Mondo;
c) Presentare domande a Enti Pubblici e Privati per ottenere patrocini in denaro e contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste da leggi nazionali o regionali e/o comunitarie su presentazione di programmi, iniziative e progetti o a sostegno della complessiva attività sociale.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l’Associazione potrà incrementare le proprie capacità operative mediante le sopra indicate iniziative, ivi compresa l’attivazione di sedi e uffici distaccati in Italia e all’estero, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni con altri soggetti giuridici.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare a enti con scopi sociali culturali e umanitari.
ARTICOLO 5 – Soci
Possono essere soci tutti gli individui in possesso di idonei requisiti morali e sociali, nonché altre associazioni, enti, organismi pubblici e privati che perseguano e condividano le stesse finalità dell’Associazione.
Le categorie di soci sono le seguenti:
– soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, dando vita all’Associazione;
-soci ordinari: sono coloro, individui o soggetti collettivi, che versano la quota associativa e possono svolgere attività a favore dell’Associazione;
-soci sostenitori: sono coloro che per la loro competenza o per solidarietà nei settori di interesse dell’Associazione, contribuendo finanziariamente o svolgendo attività in favore dell’Associazione, ne sostengono l’attività e ne promuovono gli scopi.
È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte con delibera del Consiglio Direttivo. Con la domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto e di eventuali regolamenti e di accettarli, impegnandosi, altresì, al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Gli associati maggiori di età, e i genitori degli associati minori di età, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto a un voto. I minori potranno essere rappresentati da uno dei genitori esercenti la patria potestà o da un tutore.
L’aspirante socio s’impegna a sollevare l’Associazione e i propri amministratori da responsabilità rivenienti dall’uso delle strutture sociali.
Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
ARTICOLO 6 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
– per recesso (dimissioni) da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
– per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento sia in contrasto con gli scopi dell’Associazione, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi statutari e regolamentari, per aver arrecato danni morali o materiali e per altri gravi motivi;
– per mancato versamento della quota annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
– per decesso del socio.
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo vengono notificate tramite affissione presso la sede sociale.
Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili. Le quote versate dai soci receduti, deceduti ed esclusi non saranno rimborsabili.
ARTICOLO 7 – Patrimonio dell’Associazione
Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti da:
– quote associative;
– contributi volontari degli associati;
– proventi derivanti dall’attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
– eventuali donazioni, lasciti e contributi di persone ed Enti sia pubblici che privati;
– sovvenzioni di terzi per lo svolgimento delle attività istituzionali;
– proventi derivanti dalle attività direttamente connesse all’attività istituzionale;
– entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi;
– beni mobili e immobili ed eventuali affitti e locazioni immobiliari e mobiliari espressamente destinati a patrimonio che perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione;
– ogni altra entrata in conto capitale che concorra a incrementare il patrimonio sociale compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.
Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
ARTICOLO 9 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
In sede ordinaria delibera sulle direttive generali di orientamento e di sviluppo dell’attività dell’Associazione; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente; approva annualmente il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio di previsione; approva i Regolamenti; approva i componenti dell’eventuale Comitato Scientifico; delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria, delibera eventuali modifiche dello Statuto; delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del Liquidatore.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio di previsione, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e ogni volta che lo deliberi il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale dal Consiglio Direttivo, mediante lettera firmata dal Presidente affissa presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione, con l’indicazione della data, del luogo, dell’ora dell’adunanza, dell’ordine del giorno sia per la prima che per la seconda convocazione. In prima convocazione, le assemblee sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le delibere delle assemblee sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo. È ammesso il voto per delega scritta ma ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di esso è presieduta dal Vice Presidente dell’Associazione; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio Presidente pro tempore per la durata della riunione stessa.
ARTICOLO 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall’Assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione e dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.
Al termine del loro mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati.
Nell’ipotesi di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
– nomina al proprio interno il Vice-Presidente dell’Associazione, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa;
– nomina al proprio interno il Tesoriere le cui cariche possono coincidere con le altre cariche del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere coadiuva il Presidente per le attività che prevedono movimentazioni di capitali;
– predispone i rendiconti, i bilanci e gli altri documenti contabili per le deliberazioni di competenza dell’Assemblea dei soci;
– fissa l’ammontare annuo della quota associativa;
– delibera l’accettazione di contributi, vitalizi, eredità, fondi e legati e l’erogazione delle spese;
– delibera sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea;
– provvede in generale ad ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, ivi compresa la determinazione dei compensi da corrispondere a estranei per incarichi e prestazioni svolte nell’interesse dell’Associazione;
– assume personale dipendente, stipula contratti di collaborazione e conferisce mandati di consulenza;
– delibera sulla ammissione ed esclusione dei soci e fissa i contributi associativi;
– fissa le norme interne per il funzionamento, l’organizzazione e l’utilizzo degli impianti e delle strutture dell’Associazione;
– predispone l’eventuale Regolamento interno che verrà approvato dall’Assemblea dei soci. Eventuali modifiche al Regolamento interno potranno essere apportate su proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo e sottoposte all’Assemblea per l’approvazione;
– delibera le convocazioni dell’Assemblea;
– instaura i rapporti con gli Istituti di credito, cura la parte finanziaria dell’Associazione e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione;
– delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private;
– provvede alla nomina dei componenti dell’eventuale Comitato Scientifico, formato da un numero massimo di 3 membri, che potranno essere scelti anche tra i non soci e che verranno approvati dall’assemblea dei soci. I membri del Comitato Scientifico rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti. Svolgerà la propria attività a supporto del Consiglio Direttivo operando in stretta collaborazione con quest’ultimo.
– attende a tutti gli altri compiti risultanti dalle norme statutarie e commessigli dall’Assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di impossibilità dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età.
Al Presidente e ai componenti aventi compiti specifici assegnati dal Presidente, il Consiglio Direttivo può assegnare un emolumento e/o un rimborso spese.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza e con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
L’avviso di comunicazione che può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento, dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza può essere convocato almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi componenti, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione stessa.
ARTICOLO 11 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi. Egli potrà rappresentarla validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Esso ha i più ampi poteri per la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza eccezioni di sorta.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e presiede le assemblee.
Potrà adottare provvedimenti d’urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 12 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31° dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 13 – Bilancio consuntivo
Per ogni esercizio sociale viene redatto un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.
ARTICOLO 14 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione disposta dalla legge.
ARTICOLO 15 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia e dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo.